CCL per il settore privato dei servizi di sicurezza
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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 01.01.2020
fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.06.2020 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.06.2020 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2020: aumento di singoli salari minimi, adeguamenti del campo di applicazione così come singoli articoli ai sensi del decreto DOGCampo d'applicazione geografico
Fa stato per tutto il territorio svizzero.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
Fa stato per tutto il territorio svizzero.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Si applica a tutte le aziende svizzere o estere che forniscono servizi di sicurezza in Svizzera.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Si applica a tutte le aziende svizzere o estere che forniscono servizi di sicurezza in Svizzera.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione personale
Si applica a tutti i collaboratori operativi. Non sono soggetti al presente CCL i direttori e le direttrici, i membri della direzione e il personale non operativo.
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare il presente CCL a tutti i collaboratori che rientrano nel campo di applicazione dello stesso. Firmando il proprio contratto individuale di lavoro, ogni collaboratore aderisce al CCL ai sensi dell’art. 356 b CO.
Nel campo di applicazione rientrano i servizi di sicurezza prestati negli ambiti della sorveglianza, la protezione delle persone e dei beni, i servizi in centrali d’allarme, la sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone o bagagli), il trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit) / il trasporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei valori), i servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), i servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e i servizi di circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).
Articolo 2.2-4
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare il presente CCL a tutti i collaboratori che rientrano nel campo di applicazione dello stesso. Firmando il proprio contratto individuale di lavoro, ogni collaboratore aderisce al CCL ai sensi dell’art. 356 b CO.
Nel campo di applicazione rientrano i servizi di sicurezza prestati negli ambiti della sorveglianza, la protezione delle persone e dei beni, i servizi in centrali d’allarme, la sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone o bagagli), il trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit) / il trasporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei valori), i servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), i servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e i servizi di circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).
Articolo 2.2-4
Campo d'applicazione personale
Si applica a tutti i collaboratori operativi. Non sono soggetti al presente CCL i direttori e le direttrici, i membri della direzione e il personale non operativo.
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare il presente CCL a tutti i collaboratori che rientrano nel campo di applicazione dello stesso. Firmando il proprio contratto individuale di lavoro, ogni collaboratore aderisce al CCL ai sensi dell’art. 356 b CO.
Nel campo di applicazione rientrano i servizi di sicurezza prestati negli ambiti della sorveglianza, la protezione delle persone e dei beni, i servizi in centrali d’allarme, la sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone o bagagli), il trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit) / il trasporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei valori), i servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), i servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e i servizi di circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).
Articolo 2.2-4
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare il presente CCL a tutti i collaboratori che rientrano nel campo di applicazione dello stesso. Firmando il proprio contratto individuale di lavoro, ogni collaboratore aderisce al CCL ai sensi dell’art. 356 b CO.
Nel campo di applicazione rientrano i servizi di sicurezza prestati negli ambiti della sorveglianza, la protezione delle persone e dei beni, i servizi in centrali d’allarme, la sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone o bagagli), il trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit) / il trasporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei valori), i servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), i servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e i servizi di circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).
Articolo 2.2-4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
La dichiarazione di obbligatorietà generale viene dichiarata valida per tutta la Svizzera.
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
La dichiarazione di obbligatorietà generale viene dichiarata valida per tutta la Svizzera.
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro con aziende o parti di aziende che forniscono servizi di sicurezza privati e che impiegano almeno 10 lavoratori in totale (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e ai loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi: sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizio in centrali d’allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone e bagagli), trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit), trasporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei contanti), servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e servizi di circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro con aziende o parti di aziende che forniscono servizi di sicurezza privati e che impiegano almeno 10 lavoratori in totale (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e ai loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi: sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizio in centrali d’allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone e bagagli), trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit), trasporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei contanti), servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e servizi di circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro con aziende o parti di aziende che forniscono servizi di sicurezza privati e che impiegano almeno 10 lavoratori in totale (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e ai loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi: sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizio in centrali d’allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone e bagagli), trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit), trasporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei contanti), servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e servizi di circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).
Fanno eccezione i direttori e le direttrici, il personale amministrativo e non operativo.
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Fanno eccezione i direttori e le direttrici, il personale amministrativo e non operativo.
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro con aziende o parti di aziende che forniscono servizi di sicurezza privati e che impiegano almeno 10 lavoratori in totale (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e ai loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi: sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizio in centrali d’allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone e bagagli), trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit), trasporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei contanti), servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e servizi di circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).
Fanno eccezione i direttori e le direttrici, il personale amministrativo e non operativo.
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Fanno eccezione i direttori e le direttrici, il personale amministrativo e non operativo.
Articolo 2: dichiarazione di obbligatorietà generale
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il contratto è stipulato a tempo indeterminato e entra in vigore il 1° luglio 2014. Il CCL può essere disdetto tramite lettera raccomandata con un preavviso di 3 mesi e con effetto al 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta con effetto al 31 dicembre 2016.
Articolo 30
Articolo 30
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il contratto è stipulato a tempo indeterminato e entra in vigore il 1° luglio 2014. Il CCL può essere disdetto tramite lettera raccomandata con un preavviso di 3 mesi e con effetto al 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta con effetto al 31 dicembre 2016.
Articolo 30
Articolo 30
Informazioni organo paritetico
CoPa Sicurezza
CP 272
3000 Berna 15
www.pako-sicherheit.ch
info@pako-sicherheit.ch
control@pako-sicherheit.ch
Unia:
Arnaud Bouverat
031 350 22 60
arnaud.bouverat@unia.ch
CP 272
3000 Berna 15
www.pako-sicherheit.ch
info@pako-sicherheit.ch
control@pako-sicherheit.ch
Unia:
Arnaud Bouverat
031 350 22 60
arnaud.bouverat@unia.ch
Informazioni organo paritetico
CoPa Sicurezza
CP 272
3000 Berna 15
www.pako-sicherheit.ch
info@pako-sicherheit.ch
control@pako-sicherheit.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
CoPa Sicurezza
CP 272
3000 Berna 15
www.pako-sicherheit.ch
info@pako-sicherheit.ch
control@pako-sicherheit.ch
Unia:
Arnaud Bouverat
031 350 22 60
arnaud.bouverat@unia.ch
CP 272
3000 Berna 15
www.pako-sicherheit.ch
info@pako-sicherheit.ch
control@pako-sicherheit.ch
Unia:
Arnaud Bouverat
031 350 22 60
arnaud.bouverat@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
CoPa Sicurezza
CP 272
3000 Berna 15
www.pako-sicherheit.ch
info@pako-sicherheit.ch
control@pako-sicherheit.ch
Unia:
Arnaud Bouverat
031 350 22 60
arnaud.bouverat@unia.ch
CP 272
3000 Berna 15
www.pako-sicherheit.ch
info@pako-sicherheit.ch
control@pako-sicherheit.ch
Unia:
Arnaud Bouverat
031 350 22 60
arnaud.bouverat@unia.ch
Salari / salari minimi
2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2017):
Categoria di assunzione A: orario di lavoro annuale di 2000 ore
I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto al tempo di lavoro che può essere compreso tra 1801 e 2300 ore.
I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di CHF 150.-- rispetto ai salari minimi sopraindicati.
Categoria di assunzione B: orario di lavoro annuale di 1400 ore
I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto al tempo di lavoro che può essere compreso tra 901 e 1800 ore.
Categoria di assunzione C:
Categoria di assunzione C: Trasporto di denaro (CIT) / valori
I collaboratori che hanno ottenuto l’attestato professionale federale di agente di sicurezza e di sorveglianza o di protezione persone e beni ricevono un supplemento minimo di CHF 200.-- al mese oltre al salario minimo (per un tempo di lavoro annuale di 2000 ore, pro rata per i dipendenti impiegati a tempo parziale) o un’indennità oraria di almeno CHF 1.20.
Qualora i collaboratori debbano effettuare interventi con un cane (conducenti di cani), viene loro corrisposta un’indennità forfettaria mensile di almeno CHF 150.-- oppure un’indennità oraria di almeno CHF 1.50 per ora di servizio prestata con un cane. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un’eventuale autorizzazione cantonale nonché la copertura di responsabilità civile del cane durante il servizio. L’assicurazione di responsabilità civile del cane fuori dal servizio incombe al proprietario dell’animale.
Salario in caso di decesso: vedi Articolo 23.
Articoli 16, 19, 23 e 33; Allegato 1
Categoria di assunzione A: orario di lavoro annuale di 2000 ore
| Anni di servizio | Salario minimo | Salario minimo trasporto di denaro (CIT) / valori |
|---|---|---|
| 1° | CHF 52'400.-- | CHF 52'400.-- |
| 2° | CHF 53'495.-- | CHF 53'495.-- |
| 3° | CHF 55'120.-- | CHF 54'915.-- |
| 4° | CHF 56'545.-- | CHF 56'020.-- |
| 5° | CHF 57'655.-- | CHF 57'100.-- |
| 6° | CHF 58'230.-- | CHF 57'470.-- |
| 7° | CHF 58'600.-- | CHF 57'840.-- |
| 8° | CHF 58'980.-- | CHF 58'205.-- |
| 9° | CHF 59'360.-- | CHF 58'575.-- |
| 10° | CHF 59'720.-- | CHF 58'940.-- |
| 11° | CHF 60'100.-- | CHF 59'305.-- |
| 12° | CHF 60'480.-- | CHF 59'665.-- |
| Dal 13° | CHF 60'900.-- | CHF 60'085.-- |
I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di CHF 150.-- rispetto ai salari minimi sopraindicati.
Categoria di assunzione B: orario di lavoro annuale di 1400 ore
| Anni di servizio | Salario minimo | Salario minimo trasporto di denaro (CIT) / valori |
|---|---|---|
| 1° | CHF 34'300.-- | CHF 33'950.-- |
| 2° | CHF 34'860.-- | CHF 34'510.-- |
| 3° | CHF 35'770.-- | CHF 35'420.-- |
| 4° | CHF 36'680.-- | CHF 36'330.-- |
| 5° | CHF 37'100.-- | / |
| Dal 6° | CHF 37'450 | / |
Categoria di assunzione C:
| Cantoni | Salario orario minimo senza indennità di vacanza 1° anno di servizio | Salario orario minimo senza indennità di vacanza dal 2° anno di servizio | Salario orario minimo senza indennità di vacanza dal 3° anno di servizio | Salario minimo senza indennità di vacanza dal 4°anno di servizio |
|---|---|---|---|---|
| ZH | CHF 23.20 | CHF 23.55 | CHF 23.90 | CHF 24.25 |
| BS, BL, GE | CHF 22.70 | CHF 23.05 | CHF 23.40 | CHF 23.75 |
| Altri Cantoni | CHF 22.20 | CHF 22.50 | CHF 22.85 | CHF 23.20 |
Categoria di assunzione C: Trasporto di denaro (CIT) / valori
| Cantoni | Salario orario minimo senza indennità di vacanza 1° anno di servizio | Salario orario minimo senza indennità di vacanza dal 2° anno di servizio |
|---|---|---|
| ZH | CHF 23.20 | CHF 23.55 |
| BS, BL, GE | CHF 22.70 | CHF 23.05 |
| Altri Cantoni | CHF 22.20 | CHF 22.50 |
I collaboratori che hanno ottenuto l’attestato professionale federale di agente di sicurezza e di sorveglianza o di protezione persone e beni ricevono un supplemento minimo di CHF 200.-- al mese oltre al salario minimo (per un tempo di lavoro annuale di 2000 ore, pro rata per i dipendenti impiegati a tempo parziale) o un’indennità oraria di almeno CHF 1.20.
Qualora i collaboratori debbano effettuare interventi con un cane (conducenti di cani), viene loro corrisposta un’indennità forfettaria mensile di almeno CHF 150.-- oppure un’indennità oraria di almeno CHF 1.50 per ora di servizio prestata con un cane. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un’eventuale autorizzazione cantonale nonché la copertura di responsabilità civile del cane durante il servizio. L’assicurazione di responsabilità civile del cane fuori dal servizio incombe al proprietario dell’animale.
Salario in caso di decesso: vedi Articolo 23.
Articoli 16, 19, 23 e 33; Allegato 1
Salari / salari minimi
2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2017):
Categoria di assunzione A: orario di lavoro annuale di 2000 ore
I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto al tempo di lavoro che può essere compreso tra 1801 e 2300 ore.
I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di CHF 150.-- rispetto ai salari minimi sopraindicati.
Categoria di assunzione B: orario di lavoro annuale di 1400 ore
I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto al tempo di lavoro che può essere compreso tra 901 e 1800 ore.
Categoria di assunzione C:
Categoria di assunzione C: Trasporto di denaro (CIT) / valori
I collaboratori che hanno ottenuto l’attestato professionale federale di agente di sicurezza e di sorveglianza o di protezione persone e beni ricevono un supplemento minimo di CHF 200.-- al mese oltre al salario minimo (per un tempo di lavoro annuale di 2000 ore, pro rata per i dipendenti impiegati a tempo parziale) o un’indennità oraria di almeno CHF 1.20.
Qualora i collaboratori debbano effettuare interventi con un cane (conducenti di cani), viene loro corrisposta un’indennità forfettaria mensile di almeno CHF 150.-- oppure un’indennità oraria di almeno CHF 1.50 per ora di servizio prestata con un cane. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un’eventuale autorizzazione cantonale nonché la copertura di responsabilità civile del cane durante il servizio. L’assicurazione di responsabilità civile del cane fuori dal servizio incombe al proprietario dell’animale.
Salario in caso di decesso: vedi Articolo 23.
Articoli 16, 19, 23 e 33; Allegato 1
Categoria di assunzione A: orario di lavoro annuale di 2000 ore
| Anni di servizio | Salario minimo | Salario minimo trasporto di denaro (CIT) / valori |
|---|---|---|
| 1° | CHF 52'400.-- | CHF 52'400.-- |
| 2° | CHF 53'495.-- | CHF 53'495.-- |
| 3° | CHF 55'120.-- | CHF 54'915.-- |
| 4° | CHF 56'545.-- | CHF 56'020.-- |
| 5° | CHF 57'655.-- | CHF 57'100.-- |
| 6° | CHF 58'230.-- | CHF 57'470.-- |
| 7° | CHF 58'600.-- | CHF 57'840.-- |
| 8° | CHF 58'980.-- | CHF 58'205.-- |
| 9° | CHF 59'360.-- | CHF 58'575.-- |
| 10° | CHF 59'720.-- | CHF 58'940.-- |
| 11° | CHF 60'100.-- | CHF 59'305.-- |
| 12° | CHF 60'480.-- | CHF 59'665.-- |
| Dal 13° | CHF 60'900.-- | CHF 60'085.-- |
I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di CHF 150.-- rispetto ai salari minimi sopraindicati.
Categoria di assunzione B: orario di lavoro annuale di 1400 ore
| Anni di servizio | Salario minimo | Salario minimo trasporto di denaro (CIT) / valori |
|---|---|---|
| 1° | CHF 34'300.-- | CHF 33'950.-- |
| 2° | CHF 34'860.-- | CHF 34'510.-- |
| 3° | CHF 35'770.-- | CHF 35'420.-- |
| 4° | CHF 36'680.-- | CHF 36'330.-- |
| 5° | CHF 37'100.-- | / |
| Dal 6° | CHF 37'450 | / |
Categoria di assunzione C:
| Cantoni | Salario orario minimo senza indennità di vacanza 1° anno di servizio | Salario orario minimo senza indennità di vacanza dal 2° anno di servizio | Salario orario minimo senza indennità di vacanza dal 3° anno di servizio | Salario minimo senza indennità di vacanza dal 4°anno di servizio |
|---|---|---|---|---|
| ZH | CHF 23.20 | CHF 23.55 | CHF 23.90 | CHF 24.25 |
| BS, BL, GE | CHF 22.70 | CHF 23.05 | CHF 23.40 | CHF 23.75 |
| Altri Cantoni | CHF 22.20 | CHF 22.50 | CHF 22.85 | CHF 23.20 |
Categoria di assunzione C: Trasporto di denaro (CIT) / valori
| Cantoni | Salario orario minimo senza indennità di vacanza 1° anno di servizio | Salario orario minimo senza indennità di vacanza dal 2° anno di servizio |
|---|---|---|
| ZH | CHF 23.20 | CHF 23.55 |
| BS, BL, GE | CHF 22.70 | CHF 23.05 |
| Altri Cantoni | CHF 22.20 | CHF 22.50 |
I collaboratori che hanno ottenuto l’attestato professionale federale di agente di sicurezza e di sorveglianza o di protezione persone e beni ricevono un supplemento minimo di CHF 200.-- al mese oltre al salario minimo (per un tempo di lavoro annuale di 2000 ore, pro rata per i dipendenti impiegati a tempo parziale) o un’indennità oraria di almeno CHF 1.20.
Qualora i collaboratori debbano effettuare interventi con un cane (conducenti di cani), viene loro corrisposta un’indennità forfettaria mensile di almeno CHF 150.-- oppure un’indennità oraria di almeno CHF 1.50 per ora di servizio prestata con un cane. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un’eventuale autorizzazione cantonale nonché la copertura di responsabilità civile del cane durante il servizio. L’assicurazione di responsabilità civile del cane fuori dal servizio incombe al proprietario dell’animale.
Salario in caso di decesso: vedi Articolo 23.
Articoli 16, 19, 23 e 33; Allegato 1
Categorie salariali
Categorie di assunzione:
A collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente, compreso tra 1801 e 2300 ore per anno civile,
B collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente, compreso tra 901 e 1800 ore per anno civile,
C collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 900 ore di lavoro per anno civile, comprese le vacanze e l’abbuono di tempo del 10 %.
Alla fine di ogni anno civile si accerta se le ore prestate dal collaboratore corrispondono all’orario di lavoro stabilito contrattualmente e se vengono rispettate le disposizioni in virtù delle tre categorie di cui sopra. Le ore prestate in eccesso vanno compensate con tempo libero o retribuite:
a. Nella categoria A le ore prestate in eccesso fino a un massimo del 5 % possono essere computate al conteggio delle ore lavorative dell’anno successivo. Se il numero di ore prestate è maggiore, le ore in eccesso che superano il 5 % vanno compensate con tempo libero della stessa durata o retribuite con il 100 % del salario lordo entro la fine di marzo dell’anno successivo
b. Nelle categorie B e C le ore prestate in eccesso fino a un massimo del 5 % possono essere computate nel conteggio delle ore lavorative dell’anno successivo. Se il numero di ore prestate in eccesso è maggiore, le ore supplementari vanno retribuite con il 100 % del salario lordo.
Se nelle categorie B e C con il consistente superamento dell’orario di lavoro viene anche raggiunta una categoria superiore, tutte le ore prestate vanno indennizzate secondo la categoria superiore e l’anno di servizio corrispondente. Se tale circostanza si ripete, il collaboratore rientra nella categoria di assunzione immediatamente superiore e nell’anno di servizio corrispondente, con un orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente. In caso di assunzione nel corso di un anno civile l’orario di lavoro va rispettato al prorata, a condizione che il collaboratore abbia lavorato per oltre 3 mesi.
I collaboratori assunti prima del 31 dicembre 2013 vanno assegnati entro la fine del 2014 alla corretta nuova categoria di assunzione.
Articoli 8 e 33; Allegato 1
A collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente, compreso tra 1801 e 2300 ore per anno civile,
B collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente, compreso tra 901 e 1800 ore per anno civile,
C collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 900 ore di lavoro per anno civile, comprese le vacanze e l’abbuono di tempo del 10 %.
Alla fine di ogni anno civile si accerta se le ore prestate dal collaboratore corrispondono all’orario di lavoro stabilito contrattualmente e se vengono rispettate le disposizioni in virtù delle tre categorie di cui sopra. Le ore prestate in eccesso vanno compensate con tempo libero o retribuite:
a. Nella categoria A le ore prestate in eccesso fino a un massimo del 5 % possono essere computate al conteggio delle ore lavorative dell’anno successivo. Se il numero di ore prestate è maggiore, le ore in eccesso che superano il 5 % vanno compensate con tempo libero della stessa durata o retribuite con il 100 % del salario lordo entro la fine di marzo dell’anno successivo
b. Nelle categorie B e C le ore prestate in eccesso fino a un massimo del 5 % possono essere computate nel conteggio delle ore lavorative dell’anno successivo. Se il numero di ore prestate in eccesso è maggiore, le ore supplementari vanno retribuite con il 100 % del salario lordo.
Se nelle categorie B e C con il consistente superamento dell’orario di lavoro viene anche raggiunta una categoria superiore, tutte le ore prestate vanno indennizzate secondo la categoria superiore e l’anno di servizio corrispondente. Se tale circostanza si ripete, il collaboratore rientra nella categoria di assunzione immediatamente superiore e nell’anno di servizio corrispondente, con un orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente. In caso di assunzione nel corso di un anno civile l’orario di lavoro va rispettato al prorata, a condizione che il collaboratore abbia lavorato per oltre 3 mesi.
I collaboratori assunti prima del 31 dicembre 2013 vanno assegnati entro la fine del 2014 alla corretta nuova categoria di assunzione.
Articoli 8 e 33; Allegato 1
Categorie salariali
Categorie di assunzione:
A collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente, compreso tra 1801 e 2300 ore per anno civile,
B collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente, compreso tra 901 e 1800 ore per anno civile,
C collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 900 ore di lavoro per anno civile, comprese le vacanze e l’abbuono di tempo del 10 %.
Alla fine di ogni anno civile si accerta se le ore prestate dal collaboratore corrispondono all’orario di lavoro stabilito contrattualmente e se vengono rispettate le disposizioni in virtù delle tre categorie di cui sopra. Le ore prestate in eccesso vanno compensate con tempo libero o retribuite:
a. Nella categoria A le ore prestate in eccesso fino a un massimo del 5 % possono essere computate al conteggio delle ore lavorative dell’anno successivo. Se il numero di ore prestate è maggiore, le ore in eccesso che superano il 5 % vanno compensate con tempo libero della stessa durata o retribuite con il 100 % del salario lordo entro la fine di marzo dell’anno successivo
b. Nelle categorie B e C le ore prestate in eccesso fino a un massimo del 5 % possono essere computate nel conteggio delle ore lavorative dell’anno successivo. Se il numero di ore prestate in eccesso è maggiore, le ore supplementari vanno retribuite con il 100 % del salario lordo.
Se nelle categorie B e C con il consistente superamento dell’orario di lavoro viene anche raggiunta una categoria superiore, tutte le ore prestate vanno indennizzate secondo la categoria superiore e l’anno di servizio corrispondente. Se tale circostanza si ripete, il collaboratore rientra nella categoria di assunzione immediatamente superiore e nell’anno di servizio corrispondente, con un orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente. In caso di assunzione nel corso di un anno civile l’orario di lavoro va rispettato al prorata, a condizione che il collaboratore abbia lavorato per oltre 3 mesi.
I collaboratori assunti prima del 31 dicembre 2013 vanno assegnati entro la fine del 2014 alla corretta nuova categoria di assunzione.
Articoli 8 e 33; Allegato 1
A collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente, compreso tra 1801 e 2300 ore per anno civile,
B collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente, compreso tra 901 e 1800 ore per anno civile,
C collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 900 ore di lavoro per anno civile, comprese le vacanze e l’abbuono di tempo del 10 %.
Alla fine di ogni anno civile si accerta se le ore prestate dal collaboratore corrispondono all’orario di lavoro stabilito contrattualmente e se vengono rispettate le disposizioni in virtù delle tre categorie di cui sopra. Le ore prestate in eccesso vanno compensate con tempo libero o retribuite:
a. Nella categoria A le ore prestate in eccesso fino a un massimo del 5 % possono essere computate al conteggio delle ore lavorative dell’anno successivo. Se il numero di ore prestate è maggiore, le ore in eccesso che superano il 5 % vanno compensate con tempo libero della stessa durata o retribuite con il 100 % del salario lordo entro la fine di marzo dell’anno successivo
b. Nelle categorie B e C le ore prestate in eccesso fino a un massimo del 5 % possono essere computate nel conteggio delle ore lavorative dell’anno successivo. Se il numero di ore prestate in eccesso è maggiore, le ore supplementari vanno retribuite con il 100 % del salario lordo.
Se nelle categorie B e C con il consistente superamento dell’orario di lavoro viene anche raggiunta una categoria superiore, tutte le ore prestate vanno indennizzate secondo la categoria superiore e l’anno di servizio corrispondente. Se tale circostanza si ripete, il collaboratore rientra nella categoria di assunzione immediatamente superiore e nell’anno di servizio corrispondente, con un orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente. In caso di assunzione nel corso di un anno civile l’orario di lavoro va rispettato al prorata, a condizione che il collaboratore abbia lavorato per oltre 3 mesi.
I collaboratori assunti prima del 31 dicembre 2013 vanno assegnati entro la fine del 2014 alla corretta nuova categoria di assunzione.
Articoli 8 e 33; Allegato 1
Assegni per i figli
Articolo 24
Assegni per i figli
Articolo 24
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
In caso di cambiamento di sede durante il servizio (ad es. servizi di zona, servizi di pattuglia, ecc.) è considerato tempo di lavoro il tempo trascorso dall’inizio alla fine dell’intervento (compresi i tempi di viaggio). Tale disposizione si applica anche qualora i collaboratori debbano recarsi imperativamente prima in un altro luogo (base ecc.), ad esempio per prendere del materiale.
Articolo 12.2
Articolo 12.2
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
In caso di cambiamento di sede durante il servizio (ad es. servizi di zona, servizi di pattuglia, ecc.) è considerato tempo di lavoro il tempo trascorso dall’inizio alla fine dell’intervento (compresi i tempi di viaggio). Tale disposizione si applica anche qualora i collaboratori debbano recarsi imperativamente prima in un altro luogo (base ecc.), ad esempio per prendere del materiale.
Articolo 12.2
Articolo 12.2
Rimborso spese
Ogni datore di lavoro è tenuto a rimborsare ai propri collaboratori le spese necessarie, sostenute durante il lavoro fuori sede. Il rimborso spese comprende in particolare l’indennità per le spese di viaggio effettivamente sostenute, il tempo di viaggio supplementare che non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 12 cifra 3 ed altre eventuali spese sorte in caso di lavoro fuori sede.
Per contratto possono essere stabiliti al massimo due luoghi di assunzione. Questi possono trovarsi presso la sede principale dell’azienda (sede) / una filiale dell’azienda (succursale) / il luogo di servizio, il domicilio del collaboratore o un luogo in cui il collaboratore presta servizio regolarmente. Se nel contratto si stabiliscono due luoghi di assunzione, occorrerà designare chiaramente il luogo di assunzione principale (LAP) ed il luogo di assunzione secondario (LAS). Il rimborso per il tempo di viaggio supplementare non viene computato al tempo di lavoro conformemente al presente CCL e si basa su un’indennità oraria di CHF 22.20 e su una presunta media di 40 km percorsi in 1 ora (zone forfettarie 1 e 2), rispettivamente 70 km percorsi in un'ora (zona di regia e luoghi distanti di assunzione secondaria). Il criterio di calcolo applicabile è sempre il seguente: tragitto effettivo più corto dal luogo di assunzione principale al luogo di servizio concreto: andata e ritorno secondo «Google Maps».
Ai collaboratori vengono rimborsati il tempo di viaggio supplementare e le spese di viaggio effettivamente sostenute, tenendo conto dei tre scenari seguenti:
Se il collaboratore ha un solo luogo di assunzione, si applicano i seguenti criteri di calcolo per le spese e il tempo di viaggio:
Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), che distano a meno di 40 km l’uno dall’altro, si applicano i seguenti criteri:
La zona di assunzione secondaria è da considerarsi prioritaria rispetto a tutte le zone forfettarie e rispetto alla zona di regia.
Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), i quali distano ad almeno 40 km l’uno dall’altro, si applicano i seguenti criteri:
La zona di assunzione secondaria è da considerarsi prioritaria rispetto alla zona di regia.
Le disposizioni di cui sopra si applicano nella misura in cui il collaboratore stesso conduca un’autovettura o un ciclomotore privati. Ad eventuali passeggeri o conducenti di veicoli aziendali viene rimborsata unicamente l’indennità per il tempo di viaggio. Se il collaboratore utilizza i mezzi pubblici, viene rimborsato il prezzo del biglietto necessario, di seconda classe.
Qualora i collaboratori utilizzino l’auto privata su espressa disposizione del datore di lavoro o con il suo consenso, essi hanno diritto a un rimborso pari ad almeno 70 centesimi per ogni chilometro percorso. Se il datore di lavoro mette a disposizione del collaboratore un veicolo di servizio o organizza altrimenti il trasporto e si fa carico della totalità dei costi, non è dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio.
Se prima o dopo l’orario di servizio effettivo, un collaboratore deve eseguire trasporti su espressa disposizione del datore di lavoro (p.es. trasporto di persone, ritiro, consegna o restituzione di materiale ecc.) e quindi può raggiungere il suo luogo di servizio solo dal momento e dal luogo della consegna, il tempo di viaggio dal luogo di consegna/ritiro al luogo di servizio è considerato tempo di lavoro.
Se, nell’ambito di un incarico fuori sede chiaramente definito, il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori un alloggio gratuito o un mezzo di trasporto collettivo (p.es. un servizio professionale di trasporto persone), i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro hanno la facoltà di applicare soluzioni a forfait in deroga alla presente regolamentazione, secondo la legge sulla partecipazione. Tali deroghe vanno notificate preventivamente alla CoPa indicandone il contenuto.
Al giorno, è possibile conteggiare a forfait un solo tragitto di andata e ritorno verso e dal luogo di servizio. Altri incarichi devono essere conteggiati in base all’articolo 12 cifra 3.
Se il luogo di assunzione viene modificato più di una volta nel corso di un anno civile, è necessario informare la CoPa precedentemente, motivando la modifica. Se ciò avviene più di due volte nel corso di un anno civile, è necessario il nullaosta della CoPa.
Per ogni mese in cui viene corrisposto un rimborso spese, il datore di lavoro consegna per iscritto ai collaboratori un conteggio verificabile delle spese. Esso comprende le indicazioni relative alla data ed al luogo dell’intervento, alla zona forfettaria o zona di regia per l’indennità del tempo di viaggio, nonché eventualmente alle spese di viaggio o ad altri costi occasionati dal lavoro fuori sede.
Articolo 18
Per contratto possono essere stabiliti al massimo due luoghi di assunzione. Questi possono trovarsi presso la sede principale dell’azienda (sede) / una filiale dell’azienda (succursale) / il luogo di servizio, il domicilio del collaboratore o un luogo in cui il collaboratore presta servizio regolarmente. Se nel contratto si stabiliscono due luoghi di assunzione, occorrerà designare chiaramente il luogo di assunzione principale (LAP) ed il luogo di assunzione secondario (LAS). Il rimborso per il tempo di viaggio supplementare non viene computato al tempo di lavoro conformemente al presente CCL e si basa su un’indennità oraria di CHF 22.20 e su una presunta media di 40 km percorsi in 1 ora (zone forfettarie 1 e 2), rispettivamente 70 km percorsi in un'ora (zona di regia e luoghi distanti di assunzione secondaria). Il criterio di calcolo applicabile è sempre il seguente: tragitto effettivo più corto dal luogo di assunzione principale al luogo di servizio concreto: andata e ritorno secondo «Google Maps».
Ai collaboratori vengono rimborsati il tempo di viaggio supplementare e le spese di viaggio effettivamente sostenute, tenendo conto dei tre scenari seguenti:
Se il collaboratore ha un solo luogo di assunzione, si applicano i seguenti criteri di calcolo per le spese e il tempo di viaggio:
| Regione/Zona | Definizione | Indennità/spese di viaggio | Indennità/tempo di viaggio |
|---|---|---|---|
| Zona di assunzione | il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di Assunzione | in generale: nessuna indennità | in generale: nessuna indennità |
| Zona forfettaria 1 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km - 20 km di distanza dal luogo di Assunzione | spese di viaggio forfait CHF 7.00 | tempo di viaggio forfait CHF 5.60 |
| Zona forfettaria 2 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km - 30 km di distanza dal luogo di Assunzione | spese di viaggio forfait CHF 21.00 | tempo di viaggio forfait CHF 16.80 |
| Zona di regia: rimborso degli oneri effettivi | il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km dal luogo di assunzione | spese di viaggio [(2 × km dal LAP al luogo di servizio) - (2 x 10 km)] x CHF 0.70 | tempo di viaggio [(2 × km dal LAP al luogo di servizio) - (2 x 10 km)] x CHF 0.32 |
Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), che distano a meno di 40 km l’uno dall’altro, si applicano i seguenti criteri:
| Regione/Zona | Definizione | Indennità/spese di viaggio | Indennità/tempo di viaggio |
|---|---|---|---|
| Luogo di assunzione principale | il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione principale LAP | in generale: nessuna indennità | in generale: nessuna indennità |
| Zona forfettaria 1 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km - 20 km di distanza dal LAP | spese di viaggio forfait CHF 7.00 | tempo di viaggio forfait CHF 5.60 |
| Zona forfettaria 2 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km - 30 km di distanza dal LAP | spese di viaggio forfait CHF 21.00 | tempo di viaggio forfait CHF 16.80 |
| Zona di regia rimborso spese in base agli oneri effettivi | il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km di tragitto dal luogo di assunzione principale | spese di viaggio [(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) - 2 x 10 km) x CHF 0.70 | |
| Zona di assunzione secondaria | il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione secondario | in generale: nessuna indennità | in generale: nessuna indennità |
La zona di assunzione secondaria è da considerarsi prioritaria rispetto a tutte le zone forfettarie e rispetto alla zona di regia.
Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), i quali distano ad almeno 40 km l’uno dall’altro, si applicano i seguenti criteri:
| Regione/Zona | Definizione | Indennità/spese di viaggio | Indennità/tempo di viaggio |
|---|---|---|---|
| Zona di assunzione principale | il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione principale LAP | in generale: nessuna indennità | in generale: nessuna indennità |
| Zona forfettaria 1 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km - 20 km di distanza dal luogo di assunzione principale | spese di viaggio forfait CHF 7.00 | tempo di viaggio forfait CHF 5.60 |
| Zona forfettaria 2 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km - 30 km di distanza dal luogo di assunzione principale | spese di viaggio forfait CHF 21.00 | tempo di viaggio forfait CHF 16.80 franchi |
| Zona di regia | il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km dal luogo di assunzione principale | Rimborso spese in base agli oneri effettivi, spese di viaggio [(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) – (2 x 10 km)] .X CHF 0.70 | Rimborso spese in base agli oneri effettivi, tempo di viaggio [(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) – (2 x 10 km)] .X CHF 0.32 |
| Zona di assunzione secondaria | il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione secondario | Rimborsi a forfait, forfait per spese di viaggio Base: [(2 x km LAP >LAS) - (2 x 40 km)] x CHF 0.70 | Rimborsi a forfait,forfait per tempo di viaggio Base: [(2 x km LAP >LAS) - (2 x 40 km)] x CHF 0.32 |
Le disposizioni di cui sopra si applicano nella misura in cui il collaboratore stesso conduca un’autovettura o un ciclomotore privati. Ad eventuali passeggeri o conducenti di veicoli aziendali viene rimborsata unicamente l’indennità per il tempo di viaggio. Se il collaboratore utilizza i mezzi pubblici, viene rimborsato il prezzo del biglietto necessario, di seconda classe.
Qualora i collaboratori utilizzino l’auto privata su espressa disposizione del datore di lavoro o con il suo consenso, essi hanno diritto a un rimborso pari ad almeno 70 centesimi per ogni chilometro percorso. Se il datore di lavoro mette a disposizione del collaboratore un veicolo di servizio o organizza altrimenti il trasporto e si fa carico della totalità dei costi, non è dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio.
Se prima o dopo l’orario di servizio effettivo, un collaboratore deve eseguire trasporti su espressa disposizione del datore di lavoro (p.es. trasporto di persone, ritiro, consegna o restituzione di materiale ecc.) e quindi può raggiungere il suo luogo di servizio solo dal momento e dal luogo della consegna, il tempo di viaggio dal luogo di consegna/ritiro al luogo di servizio è considerato tempo di lavoro.
Se, nell’ambito di un incarico fuori sede chiaramente definito, il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori un alloggio gratuito o un mezzo di trasporto collettivo (p.es. un servizio professionale di trasporto persone), i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro hanno la facoltà di applicare soluzioni a forfait in deroga alla presente regolamentazione, secondo la legge sulla partecipazione. Tali deroghe vanno notificate preventivamente alla CoPa indicandone il contenuto.
Al giorno, è possibile conteggiare a forfait un solo tragitto di andata e ritorno verso e dal luogo di servizio. Altri incarichi devono essere conteggiati in base all’articolo 12 cifra 3.
Se il luogo di assunzione viene modificato più di una volta nel corso di un anno civile, è necessario informare la CoPa precedentemente, motivando la modifica. Se ciò avviene più di due volte nel corso di un anno civile, è necessario il nullaosta della CoPa.
Per ogni mese in cui viene corrisposto un rimborso spese, il datore di lavoro consegna per iscritto ai collaboratori un conteggio verificabile delle spese. Esso comprende le indicazioni relative alla data ed al luogo dell’intervento, alla zona forfettaria o zona di regia per l’indennità del tempo di viaggio, nonché eventualmente alle spese di viaggio o ad altri costi occasionati dal lavoro fuori sede.
Articolo 18
Rimborso spese
Ogni datore di lavoro è tenuto a rimborsare ai propri collaboratori le spese necessarie, sostenute durante il lavoro fuori sede. Il rimborso spese comprende in particolare l’indennità per le spese di viaggio effettivamente sostenute, il tempo di viaggio supplementare che non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 12 cifra 3 ed altre eventuali spese sorte in caso di lavoro fuori sede.
Per contratto possono essere stabiliti al massimo due luoghi di assunzione. Questi possono trovarsi presso la sede principale dell’azienda (sede) / una filiale dell’azienda (succursale) / il luogo di servizio, il domicilio del collaboratore o un luogo in cui il collaboratore presta servizio regolarmente. Se nel contratto si stabiliscono due luoghi di assunzione, occorrerà designare chiaramente il luogo di assunzione principale (LAP) ed il luogo di assunzione secondario (LAS). Il rimborso per il tempo di viaggio supplementare non viene computato al tempo di lavoro conformemente al presente CCL e si basa su un’indennità oraria di CHF 22.20 e su una presunta media di 40 km percorsi in 1 ora (zone forfettarie 1 e 2), rispettivamente 70 km percorsi in un'ora (zona di regia e luoghi distanti di assunzione secondaria). Il criterio di calcolo applicabile è sempre il seguente: tragitto effettivo più corto dal luogo di assunzione principale al luogo di servizio concreto: andata e ritorno secondo «Google Maps».
Ai collaboratori vengono rimborsati il tempo di viaggio supplementare e le spese di viaggio effettivamente sostenute, tenendo conto dei tre scenari seguenti:
Se il collaboratore ha un solo luogo di assunzione, si applicano i seguenti criteri di calcolo per le spese e il tempo di viaggio:
Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), che distano a meno di 40 km l’uno dall’altro, si applicano i seguenti criteri:
La zona di assunzione secondaria è da considerarsi prioritaria rispetto a tutte le zone forfettarie e rispetto alla zona di regia.
Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), i quali distano ad almeno 40 km l’uno dall’altro, si applicano i seguenti criteri:
La zona di assunzione secondaria è da considerarsi prioritaria rispetto alla zona di regia.
Le disposizioni di cui sopra si applicano nella misura in cui il collaboratore stesso conduca un’autovettura o un ciclomotore privati. Ad eventuali passeggeri o conducenti di veicoli aziendali viene rimborsata unicamente l’indennità per il tempo di viaggio. Se il collaboratore utilizza i mezzi pubblici, viene rimborsato il prezzo del biglietto necessario, di seconda classe.
Qualora i collaboratori utilizzino l’auto privata su espressa disposizione del datore di lavoro o con il suo consenso, essi hanno diritto a un rimborso pari ad almeno 70 centesimi per ogni chilometro percorso. Se il datore di lavoro mette a disposizione del collaboratore un veicolo di servizio o organizza altrimenti il trasporto e si fa carico della totalità dei costi, non è dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio.
Se prima o dopo l’orario di servizio effettivo, un collaboratore deve eseguire trasporti su espressa disposizione del datore di lavoro (p.es. trasporto di persone, ritiro, consegna o restituzione di materiale ecc.) e quindi può raggiungere il suo luogo di servizio solo dal momento e dal luogo della consegna, il tempo di viaggio dal luogo di consegna/ritiro al luogo di servizio è considerato tempo di lavoro.
Se, nell’ambito di un incarico fuori sede chiaramente definito, il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori un alloggio gratuito o un mezzo di trasporto collettivo (p.es. un servizio professionale di trasporto persone), i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro hanno la facoltà di applicare soluzioni a forfait in deroga alla presente regolamentazione, secondo la legge sulla partecipazione. Tali deroghe vanno notificate preventivamente alla CoPa indicandone il contenuto.
Al giorno, è possibile conteggiare a forfait un solo tragitto di andata e ritorno verso e dal luogo di servizio. Altri incarichi devono essere conteggiati in base all’articolo 12 cifra 3.
Se il luogo di assunzione viene modificato più di una volta nel corso di un anno civile, è necessario informare la CoPa precedentemente, motivando la modifica. Se ciò avviene più di due volte nel corso di un anno civile, è necessario il nullaosta della CoPa.
Per ogni mese in cui viene corrisposto un rimborso spese, il datore di lavoro consegna per iscritto ai collaboratori un conteggio verificabile delle spese. Esso comprende le indicazioni relative alla data ed al luogo dell’intervento, alla zona forfettaria o zona di regia per l’indennità del tempo di viaggio, nonché eventualmente alle spese di viaggio o ad altri costi occasionati dal lavoro fuori sede.
Articolo 18
Per contratto possono essere stabiliti al massimo due luoghi di assunzione. Questi possono trovarsi presso la sede principale dell’azienda (sede) / una filiale dell’azienda (succursale) / il luogo di servizio, il domicilio del collaboratore o un luogo in cui il collaboratore presta servizio regolarmente. Se nel contratto si stabiliscono due luoghi di assunzione, occorrerà designare chiaramente il luogo di assunzione principale (LAP) ed il luogo di assunzione secondario (LAS). Il rimborso per il tempo di viaggio supplementare non viene computato al tempo di lavoro conformemente al presente CCL e si basa su un’indennità oraria di CHF 22.20 e su una presunta media di 40 km percorsi in 1 ora (zone forfettarie 1 e 2), rispettivamente 70 km percorsi in un'ora (zona di regia e luoghi distanti di assunzione secondaria). Il criterio di calcolo applicabile è sempre il seguente: tragitto effettivo più corto dal luogo di assunzione principale al luogo di servizio concreto: andata e ritorno secondo «Google Maps».
Ai collaboratori vengono rimborsati il tempo di viaggio supplementare e le spese di viaggio effettivamente sostenute, tenendo conto dei tre scenari seguenti:
Se il collaboratore ha un solo luogo di assunzione, si applicano i seguenti criteri di calcolo per le spese e il tempo di viaggio:
| Regione/Zona | Definizione | Indennità/spese di viaggio | Indennità/tempo di viaggio |
|---|---|---|---|
| Zona di assunzione | il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di Assunzione | in generale: nessuna indennità | in generale: nessuna indennità |
| Zona forfettaria 1 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km - 20 km di distanza dal luogo di Assunzione | spese di viaggio forfait CHF 7.00 | tempo di viaggio forfait CHF 5.60 |
| Zona forfettaria 2 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km - 30 km di distanza dal luogo di Assunzione | spese di viaggio forfait CHF 21.00 | tempo di viaggio forfait CHF 16.80 |
| Zona di regia: rimborso degli oneri effettivi | il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km dal luogo di assunzione | spese di viaggio [(2 × km dal LAP al luogo di servizio) - (2 x 10 km)] x CHF 0.70 | tempo di viaggio [(2 × km dal LAP al luogo di servizio) - (2 x 10 km)] x CHF 0.32 |
Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), che distano a meno di 40 km l’uno dall’altro, si applicano i seguenti criteri:
| Regione/Zona | Definizione | Indennità/spese di viaggio | Indennità/tempo di viaggio |
|---|---|---|---|
| Luogo di assunzione principale | il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione principale LAP | in generale: nessuna indennità | in generale: nessuna indennità |
| Zona forfettaria 1 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km - 20 km di distanza dal LAP | spese di viaggio forfait CHF 7.00 | tempo di viaggio forfait CHF 5.60 |
| Zona forfettaria 2 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km - 30 km di distanza dal LAP | spese di viaggio forfait CHF 21.00 | tempo di viaggio forfait CHF 16.80 |
| Zona di regia rimborso spese in base agli oneri effettivi | il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km di tragitto dal luogo di assunzione principale | spese di viaggio [(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) - 2 x 10 km) x CHF 0.70 | |
| Zona di assunzione secondaria | il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione secondario | in generale: nessuna indennità | in generale: nessuna indennità |
La zona di assunzione secondaria è da considerarsi prioritaria rispetto a tutte le zone forfettarie e rispetto alla zona di regia.
Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), i quali distano ad almeno 40 km l’uno dall’altro, si applicano i seguenti criteri:
| Regione/Zona | Definizione | Indennità/spese di viaggio | Indennità/tempo di viaggio |
|---|---|---|---|
| Zona di assunzione principale | il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione principale LAP | in generale: nessuna indennità | in generale: nessuna indennità |
| Zona forfettaria 1 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km - 20 km di distanza dal luogo di assunzione principale | spese di viaggio forfait CHF 7.00 | tempo di viaggio forfait CHF 5.60 |
| Zona forfettaria 2 | il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km - 30 km di distanza dal luogo di assunzione principale | spese di viaggio forfait CHF 21.00 | tempo di viaggio forfait CHF 16.80 franchi |
| Zona di regia | il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km dal luogo di assunzione principale | Rimborso spese in base agli oneri effettivi, spese di viaggio [(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) – (2 x 10 km)] .X CHF 0.70 | Rimborso spese in base agli oneri effettivi, tempo di viaggio [(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) – (2 x 10 km)] .X CHF 0.32 |
| Zona di assunzione secondaria | il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione secondario | Rimborsi a forfait, forfait per spese di viaggio Base: [(2 x km LAP >LAS) - (2 x 40 km)] x CHF 0.70 | Rimborsi a forfait,forfait per tempo di viaggio Base: [(2 x km LAP >LAS) - (2 x 40 km)] x CHF 0.32 |
Le disposizioni di cui sopra si applicano nella misura in cui il collaboratore stesso conduca un’autovettura o un ciclomotore privati. Ad eventuali passeggeri o conducenti di veicoli aziendali viene rimborsata unicamente l’indennità per il tempo di viaggio. Se il collaboratore utilizza i mezzi pubblici, viene rimborsato il prezzo del biglietto necessario, di seconda classe.
Qualora i collaboratori utilizzino l’auto privata su espressa disposizione del datore di lavoro o con il suo consenso, essi hanno diritto a un rimborso pari ad almeno 70 centesimi per ogni chilometro percorso. Se il datore di lavoro mette a disposizione del collaboratore un veicolo di servizio o organizza altrimenti il trasporto e si fa carico della totalità dei costi, non è dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio.
Se prima o dopo l’orario di servizio effettivo, un collaboratore deve eseguire trasporti su espressa disposizione del datore di lavoro (p.es. trasporto di persone, ritiro, consegna o restituzione di materiale ecc.) e quindi può raggiungere il suo luogo di servizio solo dal momento e dal luogo della consegna, il tempo di viaggio dal luogo di consegna/ritiro al luogo di servizio è considerato tempo di lavoro.
Se, nell’ambito di un incarico fuori sede chiaramente definito, il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori un alloggio gratuito o un mezzo di trasporto collettivo (p.es. un servizio professionale di trasporto persone), i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro hanno la facoltà di applicare soluzioni a forfait in deroga alla presente regolamentazione, secondo la legge sulla partecipazione. Tali deroghe vanno notificate preventivamente alla CoPa indicandone il contenuto.
Al giorno, è possibile conteggiare a forfait un solo tragitto di andata e ritorno verso e dal luogo di servizio. Altri incarichi devono essere conteggiati in base all’articolo 12 cifra 3.
Se il luogo di assunzione viene modificato più di una volta nel corso di un anno civile, è necessario informare la CoPa precedentemente, motivando la modifica. Se ciò avviene più di due volte nel corso di un anno civile, è necessario il nullaosta della CoPa.
Per ogni mese in cui viene corrisposto un rimborso spese, il datore di lavoro consegna per iscritto ai collaboratori un conteggio verificabile delle spese. Esso comprende le indicazioni relative alla data ed al luogo dell’intervento, alla zona forfettaria o zona di regia per l’indennità del tempo di viaggio, nonché eventualmente alle spese di viaggio o ad altri costi occasionati dal lavoro fuori sede.
Articolo 18
Altri supplementi
Uniforme ed equipaggiamento:
Il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori in uniforme a sue proprie spese gli abiti di servizio (l’uniforme) e l’equipaggiamento necessario per l’esecuzione dell’attività. La scrupolosa cura dell’abbigliamento di servizio, comprese le piccole riparazioni, spetta al collaboratore.
A conclusione del rapporto di lavoro, l’intero equipaggiamento e l’uniforme devono essere restituiti puliti ed in buono stato.
Articolo 11
Il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori in uniforme a sue proprie spese gli abiti di servizio (l’uniforme) e l’equipaggiamento necessario per l’esecuzione dell’attività. La scrupolosa cura dell’abbigliamento di servizio, comprese le piccole riparazioni, spetta al collaboratore.
A conclusione del rapporto di lavoro, l’intero equipaggiamento e l’uniforme devono essere restituiti puliti ed in buono stato.
Articolo 11
Altri supplementi
Uniforme ed equipaggiamento:
Il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori in uniforme a sue proprie spese gli abiti di servizio (l’uniforme) e l’equipaggiamento necessario per l’esecuzione dell’attività. La scrupolosa cura dell’abbigliamento di servizio, comprese le piccole riparazioni, spetta al collaboratore.
A conclusione del rapporto di lavoro, l’intero equipaggiamento e l’uniforme devono essere restituiti puliti ed in buono stato.
Articolo 11
Il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori in uniforme a sue proprie spese gli abiti di servizio (l’uniforme) e l’equipaggiamento necessario per l’esecuzione dell’attività. La scrupolosa cura dell’abbigliamento di servizio, comprese le piccole riparazioni, spetta al collaboratore.
A conclusione del rapporto di lavoro, l’intero equipaggiamento e l’uniforme devono essere restituiti puliti ed in buono stato.
Articolo 11
Orario di lavoro
Il tempo di lavoro annuale comprende il tempo di lavoro effettivamente prestato, le pause retribuite e le vacanze, esclusi i giorni liberi elencati all’articolo 15 cpv. 1 CCL.
In caso di cambiamento di sede durante il servizio (ad es. servizi di zona, servizi di pattuglia, ecc.) è considerato tempo di lavoro il tempo trascorso dall’inizio alla fine dell’intervento (compresi i tempi di viaggio). Tale disposizione si applica anche qualora i collaboratori debbano recarsi imperativamente
prima in un altro luogo (base ecc.), ad esempio per prendere del materiale.
Il datore di lavoro può definire a livello aziendale il tempo di lavoro annuale per un impiego a tempo pieno entro una fascia compresa tra un minimo di 1’801 e un massimo di 2’300 ore. Il tempo di lavoro annuale pattuito è vincolante per l’intera durata del rapporto di lavoro e non può essere modificato in modo unilaterale dal datore di lavoro.
Articolo 12
In caso di cambiamento di sede durante il servizio (ad es. servizi di zona, servizi di pattuglia, ecc.) è considerato tempo di lavoro il tempo trascorso dall’inizio alla fine dell’intervento (compresi i tempi di viaggio). Tale disposizione si applica anche qualora i collaboratori debbano recarsi imperativamente
prima in un altro luogo (base ecc.), ad esempio per prendere del materiale.
Il datore di lavoro può definire a livello aziendale il tempo di lavoro annuale per un impiego a tempo pieno entro una fascia compresa tra un minimo di 1’801 e un massimo di 2’300 ore. Il tempo di lavoro annuale pattuito è vincolante per l’intera durata del rapporto di lavoro e non può essere modificato in modo unilaterale dal datore di lavoro.
Articolo 12
Orario di lavoro
Il tempo di lavoro annuale comprende il tempo di lavoro effettivamente prestato, le pause retribuite e le vacanze, esclusi i giorni liberi elencati all’articolo 15 cpv. 1 CCL.
In caso di cambiamento di sede durante il servizio (ad es. servizi di zona, servizi di pattuglia, ecc.) è considerato tempo di lavoro il tempo trascorso dall’inizio alla fine dell’intervento (compresi i tempi di viaggio). Tale disposizione si applica anche qualora i collaboratori debbano recarsi imperativamente
prima in un altro luogo (base ecc.), ad esempio per prendere del materiale.
Il datore di lavoro può definire a livello aziendale il tempo di lavoro annuale per un impiego a tempo pieno entro una fascia compresa tra un minimo di 1’801 e un massimo di 2’300 ore. Il tempo di lavoro annuale pattuito è vincolante per l’intera durata del rapporto di lavoro e non può essere modificato in modo unilaterale dal datore di lavoro.
Articolo 12
In caso di cambiamento di sede durante il servizio (ad es. servizi di zona, servizi di pattuglia, ecc.) è considerato tempo di lavoro il tempo trascorso dall’inizio alla fine dell’intervento (compresi i tempi di viaggio). Tale disposizione si applica anche qualora i collaboratori debbano recarsi imperativamente
prima in un altro luogo (base ecc.), ad esempio per prendere del materiale.
Il datore di lavoro può definire a livello aziendale il tempo di lavoro annuale per un impiego a tempo pieno entro una fascia compresa tra un minimo di 1’801 e un massimo di 2’300 ore. Il tempo di lavoro annuale pattuito è vincolante per l’intera durata del rapporto di lavoro e non può essere modificato in modo unilaterale dal datore di lavoro.
Articolo 12
Lavoro straordinario / ore supplementari
Ore in più e ore in meno:
Alla fine di ogni anno civile, il tempo di lavoro effettivo (ai sensi dell’art. 12) può divergere dal tempo di lavoro pattuito contrattualmente nella misura del +5 % (ore in più)/ –5 % (ore in meno). Queste ore prestate in eccesso vanno compensate con tempo libero o retribuite. In caso di elevato numero di ore prestate in eccesso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8. Le ore prestate in difetto fino al –5 % vanno riportate all’anno successivo e recuperate prestando il tempo di lavoro corrispondente. Sono
fatte salve le disposizioni della Legge sul lavoro in materia di lavoro straordinario (art. 12 e 13 della Legge sul lavoro).
A conclusione del rapporto di lavoro, le ore in più vengono retribuite almeno secondo i salari minimi previsti nell’allegato 1.
Articolo 14
Alla fine di ogni anno civile, il tempo di lavoro effettivo (ai sensi dell’art. 12) può divergere dal tempo di lavoro pattuito contrattualmente nella misura del +5 % (ore in più)/ –5 % (ore in meno). Queste ore prestate in eccesso vanno compensate con tempo libero o retribuite. In caso di elevato numero di ore prestate in eccesso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8. Le ore prestate in difetto fino al –5 % vanno riportate all’anno successivo e recuperate prestando il tempo di lavoro corrispondente. Sono
fatte salve le disposizioni della Legge sul lavoro in materia di lavoro straordinario (art. 12 e 13 della Legge sul lavoro).
A conclusione del rapporto di lavoro, le ore in più vengono retribuite almeno secondo i salari minimi previsti nell’allegato 1.
Articolo 14
Lavoro straordinario / ore supplementari
Ore in più e ore in meno:
Alla fine di ogni anno civile, il tempo di lavoro effettivo (ai sensi dell’art. 12) può divergere dal tempo di lavoro pattuito contrattualmente nella misura del +5 % (ore in più)/ –5 % (ore in meno). Queste ore prestate in eccesso vanno compensate con tempo libero o retribuite. In caso di elevato numero di ore prestate in eccesso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8. Le ore prestate in difetto fino al –5 % vanno riportate all’anno successivo e recuperate prestando il tempo di lavoro corrispondente. Sono
fatte salve le disposizioni della Legge sul lavoro in materia di lavoro straordinario (art. 12 e 13 della Legge sul lavoro).
A conclusione del rapporto di lavoro, le ore in più vengono retribuite almeno secondo i salari minimi previsti nell’allegato 1.
Articolo 14
Alla fine di ogni anno civile, il tempo di lavoro effettivo (ai sensi dell’art. 12) può divergere dal tempo di lavoro pattuito contrattualmente nella misura del +5 % (ore in più)/ –5 % (ore in meno). Queste ore prestate in eccesso vanno compensate con tempo libero o retribuite. In caso di elevato numero di ore prestate in eccesso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8. Le ore prestate in difetto fino al –5 % vanno riportate all’anno successivo e recuperate prestando il tempo di lavoro corrispondente. Sono
fatte salve le disposizioni della Legge sul lavoro in materia di lavoro straordinario (art. 12 e 13 della Legge sul lavoro).
A conclusione del rapporto di lavoro, le ore in più vengono retribuite almeno secondo i salari minimi previsti nell’allegato 1.
Articolo 14
Vacanze
| Categoria di assunzione | Anni di servizio / Categoria di età | Giorni di vacanza |
|---|---|---|
| Categorie A e B | A partire dal 1° anno di servizio (fino al 4° anno compreso) | 4 settimane |
| A partire dal 5° anno di servizio e dal 45° anno di età | 5 settimane | |
| A partire dal 10° anno di servizio e dal 40° anno di età | 5 settimane | |
| A partire dal 15° anno di servizio | 5 settimane | |
| Fino al compimento del 20° anno di età | 5 settimane | |
| A partire dal 10° anno di servizio e dal 60° anno di età | 6 settimane | |
| Categoria C | Fino al compimento del 20° anno di età | 5 settimane |
| a partire dall’anno civile in cui compiono il 21° anno di età | 4 settimane |
Articolo 20
Vacanze
| Categoria di assunzione | Anni di servizio / Categoria di età | Giorni di vacanza |
|---|---|---|
| Categorie A e B | A partire dal 1° anno di servizio (fino al 4° anno compreso) | 4 settimane |
| A partire dal 5° anno di servizio e dal 45° anno di età | 5 settimane | |
| A partire dal 10° anno di servizio e dal 40° anno di età | 5 settimane | |
| A partire dal 15° anno di servizio | 5 settimane | |
| Fino al compimento del 20° anno di età | 5 settimane | |
| A partire dal 10° anno di servizio e dal 60° anno di età | 6 settimane | |
| Categoria C | Fino al compimento del 20° anno di età | 5 settimane |
| a partire dall’anno civile in cui compiono il 21° anno di età | 4 settimane |
Articolo 20
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio/registrazione dell’unione domestica | 3 giorni |
| Matrimonio/registrazione dell’unione domestica dei figli | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Morte del coniuge/partner registrato, di figli o dei genitori | 3 giorni |
| Morte di fratelli, nonni o suoceri | 1 giorno |
| Trasloco, purché non si cambi datore di lavoro | 1 giorno/anno |
Articolo 21
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio/registrazione dell’unione domestica | 3 giorni |
| Matrimonio/registrazione dell’unione domestica dei figli | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Morte del coniuge/partner registrato, di figli o dei genitori | 3 giorni |
| Morte di fratelli, nonni o suoceri | 1 giorno |
| Trasloco, purché non si cambi datore di lavoro | 1 giorno/anno |
Articolo 21
Giorni festivi retribuiti
Ai collaboratori spettano 112 giorni liberi all’anno. Il relativo calcolo si effettua sulla base di 52 domeniche, 52 sabati e 8 giorni festivi (9 giorni festivi ordinari, dedotto 1 giorno che nel corso dell’anno in media si sovrappone a una domenica o ad un sabato).
Articolo 15.1
Articolo 15.1
Giorni festivi retribuiti
Ai collaboratori spettano 112 giorni liberi all’anno. Il relativo calcolo si effettua sulla base di 52 domeniche, 52 sabati e 8 giorni festivi (9 giorni festivi ordinari, dedotto 1 giorno che nel corso dell’anno in media si sovrappone a una domenica o ad un sabato).
Articolo 15.1
Articolo 15.1
Congedo di formazione
La formazione di base dei collaboratori :
- comprende almeno 20 ore e avviene durante il periodo di prova.
- vale come tempo di lavoro ordinario e non comporta alcun costo per il collaboratore. Se il collaboratore scioglie il rapporto di lavoro durante il periodo di prova, non va indennizzato per il tempo dedicato alla formazione di base.
- va seguita al di fuori del servizio. È complementare alla formazione teorica basilare nei concordati e non la sostituisce.
Il datore di lavoro è tenuto a confermare il conseguimento della formazione di base su carta intestata. La conferma va custodita negli atti del personale.
Articolo 10
- comprende almeno 20 ore e avviene durante il periodo di prova.
- vale come tempo di lavoro ordinario e non comporta alcun costo per il collaboratore. Se il collaboratore scioglie il rapporto di lavoro durante il periodo di prova, non va indennizzato per il tempo dedicato alla formazione di base.
- va seguita al di fuori del servizio. È complementare alla formazione teorica basilare nei concordati e non la sostituisce.
Il datore di lavoro è tenuto a confermare il conseguimento della formazione di base su carta intestata. La conferma va custodita negli atti del personale.
Articolo 10
Congedo di formazione
La formazione di base dei collaboratori :
- comprende almeno 20 ore e avviene durante il periodo di prova.
- vale come tempo di lavoro ordinario e non comporta alcun costo per il collaboratore. Se il collaboratore scioglie il rapporto di lavoro durante il periodo di prova, non va indennizzato per il tempo dedicato alla formazione di base.
- va seguita al di fuori del servizio. È complementare alla formazione teorica basilare nei concordati e non la sostituisce.
Il datore di lavoro è tenuto a confermare il conseguimento della formazione di base su carta intestata. La conferma va custodita negli atti del personale.
Articolo 10
- comprende almeno 20 ore e avviene durante il periodo di prova.
- vale come tempo di lavoro ordinario e non comporta alcun costo per il collaboratore. Se il collaboratore scioglie il rapporto di lavoro durante il periodo di prova, non va indennizzato per il tempo dedicato alla formazione di base.
- va seguita al di fuori del servizio. È complementare alla formazione teorica basilare nei concordati e non la sostituisce.
Il datore di lavoro è tenuto a confermare il conseguimento della formazione di base su carta intestata. La conferma va custodita negli atti del personale.
Articolo 10
Malattia
Malattia:
Il diritto all’indennità giornaliera di malattia corrisponde almeno all’80 %, calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS. Nella categoria di assunzione C tale diritto viene calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS degli ultimi nove mesi civili. L’indennità giornaliera di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni
Premi: per tutte le categorie 50% a carico del datore di lavoro, 50% a carico del lavoratore.
Articolo 17
Il diritto all’indennità giornaliera di malattia corrisponde almeno all’80 %, calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS. Nella categoria di assunzione C tale diritto viene calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS degli ultimi nove mesi civili. L’indennità giornaliera di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni
Premi: per tutte le categorie 50% a carico del datore di lavoro, 50% a carico del lavoratore.
Articolo 17
Malattia
Malattia:
Il diritto all’indennità giornaliera di malattia corrisponde almeno all’80 %, calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS. Nella categoria di assunzione C tale diritto viene calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS degli ultimi nove mesi civili. L’indennità giornaliera di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni
Premi: per tutte le categorie 50% a carico del datore di lavoro, 50% a carico del lavoratore.
Articolo 17
Il diritto all’indennità giornaliera di malattia corrisponde almeno all’80 %, calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS. Nella categoria di assunzione C tale diritto viene calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS degli ultimi nove mesi civili. L’indennità giornaliera di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni
Premi: per tutte le categorie 50% a carico del datore di lavoro, 50% a carico del lavoratore.
Articolo 17
Infortunio
Malattia:
Il diritto all’indennità giornaliera di malattia corrisponde almeno all’80 %, calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS. Nella categoria di assunzione C tale diritto viene calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS degli ultimi nove mesi civili. L’indennità giornaliera di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni
Premi: per tutte le categorie 50% a carico del datore di lavoro, 50% a carico del lavoratore.
Articolo 17
Il diritto all’indennità giornaliera di malattia corrisponde almeno all’80 %, calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS. Nella categoria di assunzione C tale diritto viene calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS degli ultimi nove mesi civili. L’indennità giornaliera di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni
Premi: per tutte le categorie 50% a carico del datore di lavoro, 50% a carico del lavoratore.
Articolo 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
Collaboratori con salario mensile:
Articolo 22
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Durante altri periodi di servizio obbligatorio fino a 4 settimane per anno civile. La disposizione si applica anche ai militari in ferma continuata a conclusione della formazione militare di base: | 100% |
| Durante la formazione militare di base / scuola reclute (SR) come recluta (durante questo periodo anche per i militari in ferma continuata) e per ulteriori periodi di servizio (servizi di avanzamento): | |
| - celibi senza obbligo di mantenimento | 50% |
| - coniugati o celibi con obbligo di mantenimento | 90% |
Articolo 22
Servizio militare / civile / di protezione civile
Collaboratori con salario mensile:
Articolo 22
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Durante altri periodi di servizio obbligatorio fino a 4 settimane per anno civile. La disposizione si applica anche ai militari in ferma continuata a conclusione della formazione militare di base: | 100% |
| Durante la formazione militare di base / scuola reclute (SR) come recluta (durante questo periodo anche per i militari in ferma continuata) e per ulteriori periodi di servizio (servizi di avanzamento): | |
| - celibi senza obbligo di mantenimento | 50% |
| - coniugati o celibi con obbligo di mantenimento | 90% |
Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Chi | Contribuzione |
|---|---|
| Contributo dei collaboratori: | |
| Collaboratori della categoria di assunzione A | CHF 60.-- l’anno o CHF 5.-- il mese |
| Collaboratori delle categorie di assunzione B e C | CHF 0.03 per ogni ora di lavoro prestata |
| Contributo dei datori di lavoro: | |
| - Aziende fino a 100 dipendenti a tiempo pieno | CHF 250.-- l’anno |
| - Aziende con più di 100 dipendenti a tiempo pieno | CHF 500.-- l’anno |
| - Aziende con più di 1'000 dipendenti a tiempo pieno | CHF 1'000.-- l’anno |
Articolo 6
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Chi | Contribuzione |
|---|---|
| Contributo dei collaboratori: | |
| Collaboratori della categoria di assunzione A | CHF 60.-- l’anno o CHF 5.-- il mese |
| Collaboratori delle categorie di assunzione B e C | CHF 0.03 per ogni ora di lavoro prestata |
| Contributo dei datori di lavoro: | |
| - Aziende fino a 100 dipendenti a tiempo pieno | CHF 250.-- l’anno |
| - Aziende con più di 100 dipendenti a tiempo pieno | CHF 500.-- l’anno |
| - Aziende con più di 1'000 dipendenti a tiempo pieno | CHF 1'000.-- l’anno |
Articolo 6
Apprendisti
Vacanze (conforme alla legge):
- fino a 20 anni compiuti/ Apprendisti: 5 settimane (25 giorni lavorativi)
Articolo 20, CO 329a+e
- fino a 20 anni compiuti/ Apprendisti: 5 settimane (25 giorni lavorativi)
Articolo 20, CO 329a+e
Apprendisti
Vacanze (conforme alla legge):
- fino a 20 anni compiuti/ Apprendisti: 5 settimane (25 giorni lavorativi)
Articolo 20, CO 329a+e
- fino a 20 anni compiuti/ Apprendisti: 5 settimane (25 giorni lavorativi)
Articolo 20, CO 329a+e
Giovani dipendenti
Vacanze (conforme alla legge):
- fino a 20 anni compiuti/ Apprendisti: 5 settimane (25 giorni lavorativi)
Articolo 20, CO 329a+e
- fino a 20 anni compiuti/ Apprendisti: 5 settimane (25 giorni lavorativi)
Articolo 20, CO 329a+e
Giovani dipendenti
Vacanze (conforme alla legge):
- fino a 20 anni compiuti/ Apprendisti: 5 settimane (25 giorni lavorativi)
Articolo 20, CO 329a+e
- fino a 20 anni compiuti/ Apprendisti: 5 settimane (25 giorni lavorativi)
Articolo 20, CO 329a+e
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (3 mesi) nei primi 14 giorni | 1 giorno |
| Durante il restante periodo di prova | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese, per la fine del mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio compreso | 2 mesi, per la fine del mese |
| Dopo il 9° anno di servizio | 3 mesi, per la fine del mese |
Articolo 9
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (3 mesi) nei primi 14 giorni | 1 giorno |
| Durante il restante periodo di prova | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese, per la fine del mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio compreso | 2 mesi, per la fine del mese |
| Dopo il 9° anno di servizio | 3 mesi, per la fine del mese |
Articolo 9
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Rappresentanza dei datori di lavoro
VSSU – Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza
Rappresentanza dei datori di lavoro
VSSU – Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza
Fondo paritetico
Per la copertura dei costi di applicazione del presente CCL e per la formazione di base e continua viene gestito un fondo amministrato pariteticamente. I contributi dei datori di lavoro e dei collaboratori ai costi di applicazione e di formazione continua vengono versati in questo fondo.
Articolo 6.4
Articolo 6.4
Fondo paritetico
Per la copertura dei costi di applicazione del presente CCL e per la formazione di base e continua viene gestito un fondo amministrato pariteticamente. I contributi dei datori di lavoro e dei collaboratori ai costi di applicazione e di formazione continua vengono versati in questo fondo.
Articolo 6.4
Articolo 6.4
Compiti organi paritetici
Alla CoPa spettano i seguenti compiti e competenze:
a. la CoPa decide sulle controversie d’interpretazione del CCL …;
b. la CoPa controlla che siano rispettate le disposizioni del presente CCL … tramite controlli periodici o in seguito a denuncie. La CoPa è autorizzata ad accedere alle singole aziende, a consultare la documentazione necessaria e ad interrogare i datori di lavoro e i collaboratori;
c. qualora si constatino delle violazioni del contratto, la CoPa decide in merito alle sanzioni e al relativo addebitamento dei costi e ne controlla l’applicazione;
d. la CoPa è competente per l’incasso dei contributi ai costi d’applicazione.
Articolo 5.3
a. la CoPa decide sulle controversie d’interpretazione del CCL …;
b. la CoPa controlla che siano rispettate le disposizioni del presente CCL … tramite controlli periodici o in seguito a denuncie. La CoPa è autorizzata ad accedere alle singole aziende, a consultare la documentazione necessaria e ad interrogare i datori di lavoro e i collaboratori;
c. qualora si constatino delle violazioni del contratto, la CoPa decide in merito alle sanzioni e al relativo addebitamento dei costi e ne controlla l’applicazione;
d. la CoPa è competente per l’incasso dei contributi ai costi d’applicazione.
Articolo 5.3
Compiti organi paritetici
Alla CoPa spettano i seguenti compiti e competenze:
a. la CoPa decide sulle controversie d’interpretazione del CCL …;
b. la CoPa controlla che siano rispettate le disposizioni del presente CCL … tramite controlli periodici o in seguito a denuncie. La CoPa è autorizzata ad accedere alle singole aziende, a consultare la documentazione necessaria e ad interrogare i datori di lavoro e i collaboratori;
c. qualora si constatino delle violazioni del contratto, la CoPa decide in merito alle sanzioni e al relativo addebitamento dei costi e ne controlla l’applicazione;
d. la CoPa è competente per l’incasso dei contributi ai costi d’applicazione.
Articolo 5.3
a. la CoPa decide sulle controversie d’interpretazione del CCL …;
b. la CoPa controlla che siano rispettate le disposizioni del presente CCL … tramite controlli periodici o in seguito a denuncie. La CoPa è autorizzata ad accedere alle singole aziende, a consultare la documentazione necessaria e ad interrogare i datori di lavoro e i collaboratori;
c. qualora si constatino delle violazioni del contratto, la CoPa decide in merito alle sanzioni e al relativo addebitamento dei costi e ne controlla l’applicazione;
d. la CoPa è competente per l’incasso dei contributi ai costi d’applicazione.
Articolo 5.3
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Vedi Articolo 5.4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Vedi Articolo 5.4
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Instituzione responsabile |
|---|---|
| 1° livello | trattative dirette |
| 2° livello | tribunale arbitrale (= Ufficio federale di conciliazione) |
| Vertenze d’impiego di tipo individuale | tribunali ordinari |
Articolo 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Instituzione responsabile |
|---|---|
| 1° livello | trattative dirette |
| 2° livello | tribunale arbitrale (= Ufficio federale di conciliazione) |
| Vertenze d’impiego di tipo individuale | tribunali ordinari |
Articolo 29
Obbligo della pace
Articolo 29
Obbligo della pace
Articolo 29
Informazioni organo paritetico
Commissione Paritetica Sicurezza
Radgasse 3Postfach
8021 Zürich
+41 43 366 66 90
info@pako-sicherheit.ch
https://www.pako-sicherheit.ch/it
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it