CCL dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera
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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 30.11.2021
Ultime modifiche
Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 31 dicembre 2021. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.Campo d'applicazione geografico
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
Anche gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio.
Sono esclusi a titolo esaustivo dal campo di applicazione aziendale:
– i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in CCL almeno equivalenti a quelle previste dal CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
– gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.
Articoli 3.1 – 3.3
Campo d'applicazione aziendale
Anche gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio.
Sono esclusi a titolo esaustivo dal campo di applicazione aziendale:
– i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in CCL almeno equivalenti a quelle previste dal CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
– gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.
Articoli 3.1 – 3.3
Campo d'applicazione aziendale
Anche gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio.
Sono esclusi a titolo esaustivo dal campo di applicazione aziendale:
– i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in CCL almeno equivalenti a quelle previste dal CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
– gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.
Articoli 3.1 – 3.3
Campo d'applicazione personale
Le apprendiste e gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della Legge sulla formazione professionale, le stagiste e gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio con la sola eccezione dei salari, nella misura in cui non prevalgano disposizioni legislative contrastanti.
Ne sono esclusi:
– i familiari dei datori di lavoro
– lavoratrici e lavoratori la cui attività principale ha ad oggetto prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.
Articoli 3.4, 3.5 e 3.6
Campo d'applicazione personale
Le apprendiste e gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della Legge sulla formazione professionale, le stagiste e gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio con la sola eccezione dei salari, nella misura in cui non prevalgano disposizioni legislative contrastanti.
Ne sono esclusi:
– i familiari dei datori di lavoro
– lavoratrici e lavoratori la cui attività principale ha ad oggetto prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.
Articoli 3.4, 3.5 e 3.6
Campo d'applicazione personale
Le apprendiste e gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della Legge sulla formazione professionale, le stagiste e gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio con la sola eccezione dei salari, nella misura in cui non prevalgano disposizioni legislative contrastanti.
Ne sono esclusi:
– i familiari dei datori di lavoro
– lavoratrici e lavoratori la cui attività principale ha ad oggetto prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.
Articoli 3.4, 3.5 e 3.6
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi:
a) i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in un CCL almeno equivalenti alle disposizioni di carattere obbligatorio previste nel CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
b) gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e che non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL hanno validità anche per gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi:
a) i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in un CCL almeno equivalenti alle disposizioni di carattere obbligatorio previste nel CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
b) gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e che non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL hanno validità anche per gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi:
a) i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in un CCL almeno equivalenti alle disposizioni di carattere obbligatorio previste nel CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
b) gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e che non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL hanno validità anche per gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi:
a) i familiari dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge sul lavoro (titolari dell’azienda e/o affiliati/e di un franchising);
b) lavoratori la cui attività principale consiste in prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.
Gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale, gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno alle disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale del CCL con la sola eccezione dei salari.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza (ODist, RS 823.201) valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 (Articolo 2 capoverso 1 DCF) come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica / sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi:
a) i familiari dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge sul lavoro (titolari dell’azienda e/o affiliati/e di un franchising);
b) lavoratori la cui attività principale consiste in prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.
Gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale, gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno alle disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale del CCL con la sola eccezione dei salari.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza (ODist, RS 823.201) valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 (Articolo 2 capoverso 1 DCF) come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica / sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi:
a) i familiari dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge sul lavoro (titolari dell’azienda e/o affiliati/e di un franchising);
b) lavoratori la cui attività principale consiste in prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.
Gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale, gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno alle disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale del CCL con la sola eccezione dei salari.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza (ODist, RS 823.201) valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 (Articolo 2 capoverso 1 DCF) come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica / sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 38
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 38
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 38
Informazioni organo paritetico
Radgasse 3
Casella postale
8021 Zurigo
043 366 66 91
info@pkts.ch
Informazioni organo paritetico
Radgasse 3
Casella postale
8021 Zurigo
043 366 66 91
info@pkts.ch
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8021 Zurigo
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia:
Anne Rubin
031 350 24 23
076 344 75 81
anne.rubin@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia:
Anne Rubin
031 350 24 23
076 344 75 81
anne.rubin@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia:
Anne Rubin
031 350 24 23
076 344 75 81
anne.rubin@unia.ch
Salari / salari minimi
Livello 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario* |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'700.-- | CHF 20.33 |
| Con formazione professionale biennale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
| Con formazione professionale triennale | CHF 4'100.-- | CHF 22.53 |
| Con altra formazione professionale | CHF 4'100.-- | CHF 22.53 |
Livello 2: VS, JU, GR, SH, TG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario* |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'600.-- | CHF 19.78 |
| Con formazione professionale biennale | CHF 3'900.-- | CHF 21.43 |
| Con formazione professionale triennale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
| Con altra formazione professionale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
Deroga: SG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario* |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'670.-- | CHF 20.16 |
| Con formazione professionale biennale | CHF 3'900.-- | CHF 21.43 |
| Con formazione professionale triennale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
| Con altra formazione professionale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
* Più 8.33% per la tredicesima mensilità, 9.24% risp. 10.64% a paritre da 50 anni per le vacanze, 3.59% per i giorni festivi.
I salari minimi non trovano applicazione per:
– apprendiste e apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale.
– stagiste e stagisti con meno di 20 anni che non hanno concluso una formazione professionale di base e non sono occupati esclusivamente nel negozio della stazione di servizio. Lo stage ha una durata massima di un anno;
– persone con capacità lavorative ridotte che partecipano a programmi di reinserimento o di promozione statali o statalmente riconosciuti, ma solo su richiesta scritta indirizzata alla Commissione paritetica e accolta da quest’ultima
Cantone di Ginevra
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Appendice 2
Salari / salari minimi
Livello 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario* |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'700.-- | CHF 20.33 |
| Con formazione professionale biennale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
| Con formazione professionale triennale | CHF 4'100.-- | CHF 22.53 |
| Con altra formazione professionale | CHF 4'100.-- | CHF 22.53 |
Livello 2: VS, JU, GR, SH, TG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario* |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'600.-- | CHF 19.78 |
| Con formazione professionale biennale | CHF 3'900.-- | CHF 21.43 |
| Con formazione professionale triennale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
| Con altra formazione professionale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
Deroga: SG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario* |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'670.-- | CHF 20.16 |
| Con formazione professionale biennale | CHF 3'900.-- | CHF 21.43 |
| Con formazione professionale triennale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
| Con altra formazione professionale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
* Più 8.33% per la tredicesima mensilità, 9.24% risp. 10.64% a paritre da 50 anni per le vacanze, 3.59% per i giorni festivi.
I salari minimi non trovano applicazione per:
– apprendiste e apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale.
– stagiste e stagisti con meno di 20 anni che non hanno concluso una formazione professionale di base e non sono occupati esclusivamente nel negozio della stazione di servizio. Lo stage ha una durata massima di un anno;
– persone con capacità lavorative ridotte che partecipano a programmi di reinserimento o di promozione statali o statalmente riconosciuti, ma solo su richiesta scritta indirizzata alla Commissione paritetica e accolta da quest’ultima
Cantone di Ginevra
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Appendice 2
Salari / salari minimi
Livello 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario* |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'700.-- | CHF 20.33 |
| Con formazione professionale biennale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
| Con formazione professionale triennale | CHF 4'100.-- | CHF 22.53 |
| Con altra formazione professionale | CHF 4'100.-- | CHF 22.53 |
Livello 2: VS, JU, GR, SH, TG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario* |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'600.-- | CHF 19.78 |
| Con formazione professionale biennale | CHF 3'900.-- | CHF 21.43 |
| Con formazione professionale triennale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
| Con altra formazione professionale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
Deroga: SG
| Categoria | Salario mensile (x 13) | Salario orario* |
|---|---|---|
| Senza formazione professionale | CHF 3'670.-- | CHF 20.16 |
| Con formazione professionale biennale | CHF 3'900.-- | CHF 21.43 |
| Con formazione professionale triennale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
| Con altra formazione professionale | CHF 4'000.-- | CHF 21.98 |
* Più 8.33% per la tredicesima mensilità, 9.24% risp. 10.64% a paritre da 50 anni per le vacanze, 3.59% per i giorni festivi.
I salari minimi non trovano applicazione per:
– apprendiste e apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale.
– stagiste e stagisti con meno di 20 anni che non hanno concluso una formazione professionale di base e non sono occupati esclusivamente nel negozio della stazione di servizio. Lo stage ha una durata massima di un anno;
– persone con capacità lavorative ridotte che partecipano a programmi di reinserimento o di promozione statali o statalmente riconosciuti, ma solo su richiesta scritta indirizzata alla Commissione paritetica e accolta da quest’ultima
Cantone di Ginevra
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Appendice 2
Tredicesima mensilità
Articolo 18
Tredicesima mensilità
Articolo 18
Tredicesima mensilità
Articolo 18
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
– Il lavoro domenicale è retribuito con un supplemento del 5%.
Articolo 11
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
– Il lavoro domenicale è retribuito con un supplemento del 5%.
Articolo 11
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
– Il lavoro domenicale è retribuito con un supplemento del 5%.
Articolo 11
Orario di lavoro
I lavori di preparazione e di riordino sono considerati tempo di lavoro.
Articoli 7 e 12
Orario di lavoro
I lavori di preparazione e di riordino sono considerati tempo di lavoro.
Articoli 7 e 12
Orario di lavoro
I lavori di preparazione e di riordino sono considerati tempo di lavoro.
Articoli 7 e 12
Lavoro straordinario / ore supplementari
Se, di comune accordo con il datore di lavoro, le collaboratrici e i collabora-tori retribuiti con salario orario lavorano temporaneamente più di quanto preveda il grado di occupazione definito nel contratto individuale di lavoro, tale lavoro supplementare viene retribuito con il salario normale, senza supplementi.
Articolo 8
Lavoro straordinario / ore supplementari
Se, di comune accordo con il datore di lavoro, le collaboratrici e i collabora-tori retribuiti con salario orario lavorano temporaneamente più di quanto preveda il grado di occupazione definito nel contratto individuale di lavoro, tale lavoro supplementare viene retribuito con il salario normale, senza supplementi.
Articolo 8
Lavoro straordinario / ore supplementari
Se, di comune accordo con il datore di lavoro, le collaboratrici e i collabora-tori retribuiti con salario orario lavorano temporaneamente più di quanto preveda il grado di occupazione definito nel contratto individuale di lavoro, tale lavoro supplementare viene retribuito con il salario normale, senza supplementi.
Articolo 8
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni |
| dal compimento del 20° anno di età | 22 giorni |
| dal compimento del 50° anno di età | 25 giorni |
| per gli apprendisti | 25 giorni |
Non sono considerati giorni di vacanza i giorni con un’incapacità lavorativa totale comprovata da certificato medico, dovuta a malattia o infortunio.
I genitori di figli in età scolastica hanno la priorità nella fruizione delle vacanze durante le vacanze scolastiche.
Articolo 13
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni |
| dal compimento del 20° anno di età | 22 giorni |
| dal compimento del 50° anno di età | 25 giorni |
| per gli apprendisti | 25 giorni |
Non sono considerati giorni di vacanza i giorni con un’incapacità lavorativa totale comprovata da certificato medico, dovuta a malattia o infortunio.
I genitori di figli in età scolastica hanno la priorità nella fruizione delle vacanze durante le vacanze scolastiche.
Articolo 13
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni |
| dal compimento del 20° anno di età | 22 giorni |
| dal compimento del 50° anno di età | 25 giorni |
| per gli apprendisti | 25 giorni |
Non sono considerati giorni di vacanza i giorni con un’incapacità lavorativa totale comprovata da certificato medico, dovuta a malattia o infortunio.
I genitori di figli in età scolastica hanno la priorità nella fruizione delle vacanze durante le vacanze scolastiche.
Articolo 13
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio proprio o registrazione dell’unione domestica | 3 giorni |
| Matrimonio o registrazione dell’unione domestica di un genitore, fratelli o sorelle, figli/e o minori in affido nonché nipoti | 1 giorno |
| Congedo di paternità | 4 giorni |
| Adozione di un/a figlio/a | 4 giorni |
| Decesso del/della coniuge, del/della partner in unione domestica registrata o del/della convivente, di figli/e propri/e, di minori in affido e di figliastri ai sensi di legge, della madre o del padre | 4 giorni |
| Decesso di suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle | 2 giorni |
| Decesso di nonni/e, nipoti, cognati/e, zii e zie | 1 giorni |
| Trasloco (una volta all’anno) | 1 giorno |
| Reclutamento e consegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno |
In caso di nascita o adozione di un/a figlio/a, nell’anno successivo è altresì possibile, d’intesa con il datore di lavoro fruire, di due settimane di congedo non retribuito.
Appendice 1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio proprio o registrazione dell’unione domestica | 3 giorni |
| Matrimonio o registrazione dell’unione domestica di un genitore, fratelli o sorelle, figli/e o minori in affido nonché nipoti | 1 giorno |
| Congedo di paternità | 4 giorni |
| Adozione di un/a figlio/a | 4 giorni |
| Decesso del/della coniuge, del/della partner in unione domestica registrata o del/della convivente, di figli/e propri/e, di minori in affido e di figliastri ai sensi di legge, della madre o del padre | 4 giorni |
| Decesso di suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle | 2 giorni |
| Decesso di nonni/e, nipoti, cognati/e, zii e zie | 1 giorni |
| Trasloco (una volta all’anno) | 1 giorno |
| Reclutamento e consegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno |
In caso di nascita o adozione di un/a figlio/a, nell’anno successivo è altresì possibile, d’intesa con il datore di lavoro fruire, di due settimane di congedo non retribuito.
Appendice 1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio proprio o registrazione dell’unione domestica | 3 giorni |
| Matrimonio o registrazione dell’unione domestica di un genitore, fratelli o sorelle, figli/e o minori in affido nonché nipoti | 1 giorno |
| Congedo di paternità | 4 giorni |
| Adozione di un/a figlio/a | 4 giorni |
| Decesso del/della coniuge, del/della partner in unione domestica registrata o del/della convivente, di figli/e propri/e, di minori in affido e di figliastri ai sensi di legge, della madre o del padre | 4 giorni |
| Decesso di suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle | 2 giorni |
| Decesso di nonni/e, nipoti, cognati/e, zii e zie | 1 giorni |
| Trasloco (una volta all’anno) | 1 giorno |
| Reclutamento e consegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno |
In caso di nascita o adozione di un/a figlio/a, nell’anno successivo è altresì possibile, d’intesa con il datore di lavoro fruire, di due settimane di congedo non retribuito.
Appendice 1
Giorni festivi retribuiti
Articolo 14
Giorni festivi retribuiti
Articolo 14
Giorni festivi retribuiti
Articolo 14
Malattia
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico in parti uguali del datore di lavoro e delle collaboratrici/dei collaboratori.
Articolo 20
Malattia
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico in parti uguali del datore di lavoro e delle collaboratrici/dei collaboratori.
Articolo 20
Malattia
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico in parti uguali del datore di lavoro e delle collaboratrici/dei collaboratori.
Articolo 20
Congedo maternità / paternità / parentale
– dal 1° al 3° anno di servizio: 80% del salario ordinario lordo per 14 settimane
– dal 4° anno di servizio: 80% del salario ordinario lordo per 16 settimane
L’azienda accorda pause di allattamento retribuite per un anno a decorrere dalla nascita. A tal fine predispone un luogo adeguato. La durata delle pause di allattamento è disciplinata dalla legge.
Congedo paternità: 4 giorni
Articolo 23 e appendice 1
Congedo maternità / paternità / parentale
– dal 1° al 3° anno di servizio: 80% del salario ordinario lordo per 14 settimane
– dal 4° anno di servizio: 80% del salario ordinario lordo per 16 settimane
L’azienda accorda pause di allattamento retribuite per un anno a decorrere dalla nascita. A tal fine predispone un luogo adeguato. La durata delle pause di allattamento è disciplinata dalla legge.
Congedo paternità: 4 giorni
Articolo 23 e appendice 1
Congedo maternità / paternità / parentale
– dal 1° al 3° anno di servizio: 80% del salario ordinario lordo per 14 settimane
– dal 4° anno di servizio: 80% del salario ordinario lordo per 16 settimane
L’azienda accorda pause di allattamento retribuite per un anno a decorrere dalla nascita. A tal fine predispone un luogo adeguato. La durata delle pause di allattamento è disciplinata dalla legge.
Congedo paternità: 4 giorni
Articolo 23 e appendice 1
Servizio militare / civile / di protezione civile
In caso di assenza dovuta a servizio militare superiore a due mesi, dal terzo mese il diritto alle vacanze viene ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza intero.
Appendice 1e articolo 13.5
Servizio militare / civile / di protezione civile
In caso di assenza dovuta a servizio militare superiore a due mesi, dal terzo mese il diritto alle vacanze viene ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza intero.
Appendice 1e articolo 13.5
Servizio militare / civile / di protezione civile
In caso di assenza dovuta a servizio militare superiore a due mesi, dal terzo mese il diritto alle vacanze viene ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza intero.
Appendice 1e articolo 13.5
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Articolo 31.1
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Articolo 31.1
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Articolo 31.1
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 35
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 35
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 35
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Il datore di lavoro e le collaboratrici e i collaboratori si adoperano congiuntamente a garantire una comunicazione aperta, volta a instaurare nell’azienda un clima basato sul rispetto personale e sulla fiducia, in modo da impedire abusi, soprusi, molestie sessuali e mobbing.
Articolo 35
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Il datore di lavoro e le collaboratrici e i collaboratori si adoperano congiuntamente a garantire una comunicazione aperta, volta a instaurare nell’azienda un clima basato sul rispetto personale e sulla fiducia, in modo da impedire abusi, soprusi, molestie sessuali e mobbing.
Articolo 35
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Il datore di lavoro e le collaboratrici e i collaboratori si adoperano congiuntamente a garantire una comunicazione aperta, volta a instaurare nell’azienda un clima basato sul rispetto personale e sulla fiducia, in modo da impedire abusi, soprusi, molestie sessuali e mobbing.
Articolo 35
Molestie sessuali
Il datore di lavoro e le collaboratrici e i collaboratori si adoperano congiuntamente a garantire una comunicazione aperta, volta a instaurare nell’azienda un clima basato sul rispetto personale e sulla fiducia, in modo da impedire abusi, soprusi, molestie sessuali e mobbing.
Articolo 35
Molestie sessuali
Il datore di lavoro e le collaboratrici e i collaboratori si adoperano congiuntamente a garantire una comunicazione aperta, volta a instaurare nell’azienda un clima basato sul rispetto personale e sulla fiducia, in modo da impedire abusi, soprusi, molestie sessuali e mobbing.
Articolo 35
Molestie sessuali
Il datore di lavoro e le collaboratrici e i collaboratori si adoperano congiuntamente a garantire una comunicazione aperta, volta a instaurare nell’azienda un clima basato sul rispetto personale e sulla fiducia, in modo da impedire abusi, soprusi, molestie sessuali e mobbing.
Articolo 35
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Il datore di lavoro presta particolare attenzione alla sicurezza del personale. Segnatamente, quando è necessario prestare lavoro serale o notturno, viene garantito un rafforzamento della sicurezza sul posto di lavoro. La sicurezza del personale deve essere garantita tramite misure adeguate.
Articolo 36
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Il datore di lavoro presta particolare attenzione alla sicurezza del personale. Segnatamente, quando è necessario prestare lavoro serale o notturno, viene garantito un rafforzamento della sicurezza sul posto di lavoro. La sicurezza del personale deve essere garantita tramite misure adeguate.
Articolo 36
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Il datore di lavoro presta particolare attenzione alla sicurezza del personale. Segnatamente, quando è necessario prestare lavoro serale o notturno, viene garantito un rafforzamento della sicurezza sul posto di lavoro. La sicurezza del personale deve essere garantita tramite misure adeguate.
Articolo 36
Apprendisti
– Dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
– Apprendisti: 5 settimane
I salari minimi non trovano applicazione per apprendisti e stagisti con meno di 20 anni
Articolo 13
Apprendisti
– Dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
– Apprendisti: 5 settimane
I salari minimi non trovano applicazione per apprendisti e stagisti con meno di 20 anni
Articolo 13
Apprendisti
– Dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
– Apprendisti: 5 settimane
I salari minimi non trovano applicazione per apprendisti e stagisti con meno di 20 anni
Articolo 13
Giovani dipendenti
– Dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
– Apprendisti: 5 settimane
I salari minimi non trovano applicazione per apprendisti e stagisti con meno di 20 anni
Articolo 13
Giovani dipendenti
– Dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
– Apprendisti: 5 settimane
I salari minimi non trovano applicazione per apprendisti e stagisti con meno di 20 anni
Articolo 13
Giovani dipendenti
– Dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
– Apprendisti: 5 settimane
I salari minimi non trovano applicazione per apprendisti e stagisti con meno di 20 anni
Articolo 13
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| nel periodo di prova | 7 giorni |
| nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Entrambe le parti possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 CO).
Articoli 5 e 6
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| nel periodo di prova | 7 giorni |
| nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Entrambe le parti possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 CO).
Articoli 5 e 6
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| nel periodo di prova | 7 giorni |
| nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Entrambe le parti possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 CO).
Articoli 5 e 6
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei datori di lavoro
Sindacato Syna
Società svizzera degli impiegati di commercio
Rappresentanza dei datori di lavoro
Sindacato Syna
Società svizzera degli impiegati di commercio
Rappresentanza dei datori di lavoro
Sindacato Syna
Società svizzera degli impiegati di commercio
Compiti organi paritetici
- Composizione: un/a rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori Unia/Syna/SIC Svizzera e di tre rappresentanti dell’associazione padronale AGSS
- Le riunioni si tengono in base alle necessità, ma almeno a scadenza trimestrale
- Competenze/Compiti: articolo 2.2
Appendice 4
Compiti organi paritetici
- Composizione: un/a rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori Unia/Syna/SIC Svizzera e di tre rappresentanti dell’associazione padronale AGSS
- Le riunioni si tengono in base alle necessità, ma almeno a scadenza trimestrale
- Competenze/Compiti: articolo 2.2
Appendice 4
Compiti organi paritetici
- Composizione: un/a rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori Unia/Syna/SIC Svizzera e di tre rappresentanti dell’associazione padronale AGSS
- Le riunioni si tengono in base alle necessità, ma almeno a scadenza trimestrale
- Competenze/Compiti: articolo 2.2
Appendice 4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
– pronunciare un ammonimento;
– imporre una penale;
– condannare la parte inadempiente al pagamento delle spese procedurali e di controllo
L’importo della penale è fissato in base alla gravità della violazione e della colpa.
Articolo 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
– pronunciare un ammonimento;
– imporre una penale;
– condannare la parte inadempiente al pagamento delle spese procedurali e di controllo
L’importo della penale è fissato in base alla gravità della violazione e della colpa.
Articolo 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
– pronunciare un ammonimento;
– imporre una penale;
– condannare la parte inadempiente al pagamento delle spese procedurali e di controllo
L’importo della penale è fissato in base alla gravità della violazione e della colpa.
Articolo 30
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 33
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 33
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 33
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Articolo 33
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Articolo 33
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Articolo 33
Piani sociali
Articolo 32
Piani sociali
Articolo 32
Piani sociali
Articolo 32
Procedure di conciliazione e arbitrato
Il tribunale arbitrale si compone di un presidente e di 6 membri: Unia, Syna e SIC Svizzera nominano un membro ciascuna e a sua volta l’Associazione gestori di negozi delle stazioni di servizio (AGSS) nomina 3 membri.
Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
Il tribunale arbitrale si compone di un presidente e di 6 membri: Unia, Syna e SIC Svizzera nominano un membro ciascuna e a sua volta l’Associazione gestori di negozi delle stazioni di servizio (AGSS) nomina 3 membri.
Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
Il tribunale arbitrale si compone di un presidente e di 6 membri: Unia, Syna e SIC Svizzera nominano un membro ciascuna e a sua volta l’Associazione gestori di negozi delle stazioni di servizio (AGSS) nomina 3 membri.
Articolo 28
Obbligo della pace
Articolo 4
Obbligo della pace
Articolo 4
Obbligo della pace
Articolo 4
contratti simili
Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) TICCL Fox Town Factory Stores, Mendrisio
Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli TI
CCL-N del gruppo Migros
CCL Coop Società Cooperativa
Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI
CCL per l'artigianato svizzero della macelleria
Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI
CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera
CCL dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica dei negozi delle stazionni di servizio in Svizzera
CP dei negozi delle stazioni di serviziRadgasse 3
Postfach
8021 Zürich
+41 43 366 66 91
info@pkts.ch
https://www.pkts.ch/it/
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it